Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio e al Consiglio europeo sulla strategia europea in materia di lotta contro la droga (2005-2012) (2004/2221(INI))
Relatore: Giusto Catania
Il Parlamento europeo ,
– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Rosa Díez González, a nome del gruppo PSE sul progetto di strategia antidroga dell’UE (2005-2012) (B6-0070/2004),
– visto il titolo V del trattato UE,
– visto il titolo VI del trattato UE, segnatamente l’articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
– visto il trattato CE, segnatamente il suo articolo 252,
– visto il trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, segnatamente i suoi articoli I-16, I-17, I-40, II-94, II-95, III-271, III-278, III-305 ed altri,
– visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali relativi alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e segnatamente la protezione del diritto alla vita e alla salute,
– vista l’integrazione dell’acquis di Schengen nei trattati UE e CE,
– viste le convenzioni delle Nazioni Unite del 30 marzo 1961, modificata dal protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, sugli stupefacenti, del 21 febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope e del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
– visto il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze(1) (OEDT),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un piano d’azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999) (COM(1994)0234),
– vista la dichiarazione politica sulle droghe e le risoluzioni adottate durante la sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) dell’8 e 10 giugno 1998,
– vista la decisione n. 102/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell’azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000)(2) ,
– vista l’azione comune 96/750/GAI del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell’Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga(3) ,
– vista l’azione comune 97/396/GAI, del 16 giugno 1997, adottata dal Consiglio, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche(4) ,
– visto il regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania(5) ,
– viste le relazioni annuali dell’OEDT,
– visto il piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia(6) , adottato dal Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998, segnatamente i suoi paragrafi 13, 14, 44, 47 e 51,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, segnatamente i paragrafi 43, 48, 50, 59, 60, 61 e 62,
– visto il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, in particolare la sua conclusione n. 53 nella quale prende atto della strategia dell’Unione europea in materia di droga per il periodo 2000-2004,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, in particolare il paragrafo 51 nel quale appoggia il piano d’azione dell’UE in materia di droga (2000-2004),
– vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite(7) ,
– viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione del piano d’azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) (COM(2001)0301 e COM(2002)0599),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio relativa alla rifusione del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (COM(2003)0808),
– visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe(8) ,
– vista la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti(9) ,
– visti l’articolo 114, paragrafo 3, e l’articolo 94, paragrafo 1 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0067/2004),
A. considerando che il consumo ed il commercio di droga raggiungono livelli molto elevati in tutti gli Stati membri e che tale problema non può essere risolto singolarmente da ciascuno Stato; che, per tale motivo, è essenziale che l’Unione europea adotti una vera politica europea nell’ambito della lotta contro le droghe e la attui in modo integrato e globale, avvalendosi di tutti i mezzi necessari per prevenire e risolvere i problemi sanitari e l’emarginazione sociale che provoca alle persone, nonché per riparare il danno alla società causato dalla criminalità organizzata connessa alle droghe,
B. considerando che la produzione e il commercio delle sostanze stupefacenti costituiscono la principale fonte di profitto delle mafie europee e contribuiscono alla loro capacità di corruzione e di impunità,
C. considerando che, nonostante le politiche fino ad oggi attuate a livello internazionale, europeo e nazionale, il fenomeno della produzione, del consumo e del commercio delle sostanze illecite contenute nelle tre convenzioni delle Nazioni Unite sopra citate raggiunge livelli molto elevati in tutti gli Stati membri e che, di fronte a tale fallimento, è essenziale che l’Unione europea riveda la sua strategia generale in materia di sostanze stupefacenti,
D. considerando che il Consiglio GAI ha deciso, nella sua riunione dell’8 giugno 2004, che doveva essere attuata una nuova strategia dell’UE in materia di lotta contro la droga per il periodo 2005-2012 sulla base di due piani di azione dell’UE contro la droga, ciascuno della durata di tre anni (2005-2007 e 2009-2011) e seguito da un periodo di valutazione di un anno (2008 e 2012), e che tale strategia sarebbe stata adottata durante il Consiglio europeo del dicembre 2004,
E. considerando che, il 6 luglio 2004, la Presidenza olandese del Consiglio ha presentato al gruppo orizzontale sulla droga un progetto di strategia europea in materia di lotta contro la droga (2005-2012) (CORDROGUE 53) che teneva conto delle conclusioni della conferenza, tenutasi il 10 e 11 maggio 2004 a Dublino, relativa ad una strategia dell’UE sulle droghe (CORDROGUE 36) e che tale progetto è stato successivamente esaminato nelle sue riunioni del 7 e 8 settembre e del 30 settembre e 1° ottobre 2004,
F. considerando che il Consiglio sta negoziando, in seno al gruppo orizzontale sulla droga e al CATS (comitato ai sensi dell’articolo 36 del trattato UE), il contenuto del progetto di strategia antidroga dell’Unione europea (2005-2012) senza conoscere le valutazioni politiche e tecniche sulla strategia antidroga dell’UE (2000-2004) o sull’applicazione del piano di azione sulle droghe dell’UE (2000-2004) elaborate dalla Commissione e dall’OEDT e i cui risultati sono stati presentati dalla Commissione al Consiglio GAI il 25-26 ottobre 2004 e dall’OEDT al Parlamento il 24 novembre 2004, permettendo di valutare in che misura sono stati realizzati gli undici obiettivi generali e i sei obiettivi principali definiti come parte della strategia dell’Unione europea contro la droga (2000-2004),
G. considerando che la Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite dovrà avviare il processo preparatorio della riunione dell’Assemblea generale dell’ONU in materia di stupefacenti del 2008, a dieci anni dalla sessione speciale del 1998,
H. considerando la necessità di predisporre urgentemente obiettivi precisi, quantificabili e operativi onde appurare in quale misura abbiano comportato risultati gli obiettivi e provvedimenti definiti nella precedente strategia,
I. ritenendo che, per evitare ogni analisi riduttiva dei molteplici problemi legati al fenomeno della droga, i rischi che comportano le droghe devono essere analizzati, tra l’altro, da un punto di vista scientifico, sociologico e culturale, non solo esaminando con precisione i dati oggettivi e comparabili, ma anche valutando attentamente ogni altro tipo di implicazioni e danni per lo sviluppo di una società, e auspicando che dette analisi e valutazioni vengano rese pubbliche,
J. considerando che la politica nazionale in materia di droghe deve basarsi su conoscenze scientifiche relative ad ogni tipo di droga e non su impulsi emotivi, essendo inteso che ogni problema connesso con le droghe postula un approccio specifico, giacché un approccio generico mina la credibilità degli aspetti settoriali di detta politica,
K. ritenendo altresì fondamentale che, sulla base di tali valutazioni ed analisi, si avvii un processo di revisione delle politiche in materia di sostanze stupefacenti al fine di renderle più efficaci ed efficienti rispetto agli obiettivi da raggiungere, dedicando particolare attenzione alle politiche alternative che già oggi in molti Stati membri raggiungono risultati migliori, ad esempio rispetto alla diminuzione delle morti per stupefacenti, alla tutela della salute e al reinserimento sociale ed economico dei tossicodipendenti,
1. raccomanda al Consiglio e al Consiglio europeo, nella definizione della futura strategia europea in materia di lotta contro la droga (2005-2012) e, in generale, in relazione alla politica dell’Unione europea in materia di droga:
a) di ridefinire una cooperazione europea in vista di una politica sulla droga volta a fronteggiare il traffico di droga transfrontaliero e su larga scala, che affronti il problema da tutti i punti di vista e sia basata su un approccio scientifico, sul rispetto dei diritti civili e politici e sulla tutela della vita e della salute degli individui;
b) di determinare chiari, precisi e quantificabili obiettivi e priorità che possano essere tradotti in indicatori e azioni operativi nell’ambito dei futuri piani d’azione, ferma restando la necessità di definire con la massima chiarezza le responsabilità e le scadenze relative alla loro attuazione, tenendo conto del principio di sussidiarietà; ai fini di una sollecita attuazione, occorre un’impostazione multidisciplinare a livello europeo in ordine a detti obiettivi chiaramente definiti (coordinamento, informazione, valutazione e cooperazione internazionale);
c) di prendere coscienza del fatto che le valutazioni sinora realizzate per quanto riguarda i sei obiettivi principali definiti nella strategia antidroga dell’UE (2000-2004) dimostrano che nessuno di essi ha conseguito risultati favorevoli e di trarne quindi le conseguenze politiche e legislative nell’elaborazione della strategia europea in materia di lotta contro la droga (2005-2012) e dei relativi Piani d’azione;
d) di tener conto delle valutazioni relative all’attuazione dei sei obiettivi principali della strategia dell’Unione europea in materia di droghe;
e) di basare maggiormente la nuova strategia su ricerche scientifiche e su una approfondita e strutturale concertazione con gli operatori in tale settore negli Stati membri;
f) di fondare la nuova strategia dell’UE in materia di lotta contro la droga sulle basi giuridiche, istituzionali e finanziarie che derivano dall’efficacia delle azioni sinora intraprese e dalla promozione delle migliori prassi;
g) di rafforzare la ricerca sociale e scientifica sulle sostanze illecite a fini medici e sociali;
h) di predisporre un’alternativa all’attuale frammentazione finanziaria, creando una nuova linea di bilancio che sia strettamente collegata a tutte le misure che dovranno essere previste nei futuri piani di azione che saranno adottati dalla Commissione poiché, altrimenti, non potranno essere conseguiti gli obiettivi definiti nella strategia antidroga;
i) di creare una linea di bilancio specifica, al fine di facilitare un processo dinamico di consultazione con le organizzazioni interessate della società civile e con esperti professionali indipendenti in merito all’impatto delle politiche in materia di droga al livello dei cittadini;
j) di intraprendere una valutazione dettagliata dell’efficacia dell’attuazione della strategia precedente, segnatamente per quanto attiene:
– alla prevenzione dell’uso e della dipendenza
– alla riduzione dell’offerta e della domanda di droghe illecite
– alla limitazione del danno sociale (marginalizzazione)
– alla limitazione dei danni alla salute
– alla riduzione dei reati minori e del crimine organizzato connessi con la droga,
e di non adottare la nuova strategia europea in materia di lotta contro la droga (2005-2012) senza conoscere i reali risultati ottenuti con la strategia precedente, misurati attraverso le pertinenti valutazioni tecniche, scientifiche, legislative e politiche;
k) di informare periodicamente il Parlamento europeo, conformemente ai principi di legittimità democratica, trasparenza e cooperazione leale tra le istituzioni, sui progressi dei negoziati sulla strategia europea in materia di lotta contro la droga (2005-2012) in seno al Consiglio;
l) di consultare in tempo utile il Parlamento europeo prima dell’adozione della strategia europea in materia di lotta contro la droga (2005-2012), affinché si tenga conto del suo parere;
m) di proporre misure totalmente diverse da quelle attualmente selezionate al fine di conseguire l’obiettivo generale del progetto di strategia antidroga dell’Unione europea, dando priorità alla salvaguardia della vita e alla tutela della salute dei consumatori di sostanze illecite, al miglioramento del loro benessere e della loro protezione mediante un approccio equilibrato e integrato al problema, poiché quelle proposte sono totalmente inadeguate;
n) di rafforzare i meccanismi europei di cooperazione, perché l’UE a 25 ha i suoi confini più vicini ai paesi da cui proviene la droga, al fine di contenere il traffico di stupefacenti verso l’Unione e di definire chiaramente e sviluppare il nuovo meccanismo europeo di coordinamento, anche per il tramite dell’OEDT, nell’ambito della politica in materia di droghe, per conseguire un approccio integrato, multidisciplinare ed equilibrato al problema della droga, oggi più che mai necessario a seguito dell’adesione di dieci nuovi Stati membri;
o) di migliorare, a seguito dell’adesione di dieci nuovi Stati membri, il coordinamento e lo scambio di informazioni all’interno dell’Unione nell’ambito della politica in materia di droghe, al fine di conseguire un approccio integrato, multidisciplinare ed equilibrato del problema della droga che tenga anche conto degli incoraggianti risultati ottenuti, ampiamente documentati dai vari Stati membri nonché da altri paesi europei che attuano politiche alternative sugli stupefacenti;
p) di definire norme minime che migliorino la disponibilità e l’efficacia degli interventi e quelle relative alle misure di riabilitazione, basate sulle migliori prassi degli Stati membri, al fine di ridurre l’impatto sociale derivante dall’uso di stupefacenti;
q) di tenere sufficientemente conto della nuova situazione creatasi dopo l’adesione di dieci nuovi Stati membri all’Unione europea, che rende necessaria un’intensa cooperazione con i nuovi Stati frontalieri;
r) di migliorare la messa a disposizione di programmi di riduzione del danno (segnatamente allo scopo di prevenire il diffondersi dell’HIV e di altre malattie trasmissibili attraverso il sangue) tra coloro che fanno uso di stupefacenti;
s) di stabilire norme minime per le misure di riabilitazione sulla base delle migliori prassi invalse negli Stati membri, anziché concentrarsi sulla post terapia con trattamenti sostitutivi delle droghe; a tal fine vanno compiuti particolari sforzi per promuovere il reinserimento sociale;
t) di conferire maggiore rilevanza agli aspetti della riduzione del
danno, dell’informazione, della prevenzione, cura e attenzione alla tutela della vita e della salute degli individui con problemi derivanti dal consumo di sostanze illecite e di individuare misure capaci di evitare la marginalizzazione dei soggetti colpiti piuttosto che attuare strategie repressive al limite della violazione dei diritti umani fondamentali e che hanno frequentemente determinato la violazione di tali diritti;
u) di prevedere per i trasgressori-consumatori, in alternativa all’incarcerazione, programmi terapeutici la cui efficacia è stata valutata positivamente nei paesi che li hanno sperimentati;
v) di potenziare e finanziare adeguatamente le iniziative di informazione relative alle sostanze illecite volte a prevenire l’uso di droghe, soprattutto nelle scuole, come previsto nel piano d’azione 2000-2004, e a contenere i risvolti negativi derivanti dal loro uso e i rischi correlati;
w) mettere l’accento sul potenziamento delle campagne di informazione che dovrebbero basarsi su conoscenze scientifiche relative alle conseguenze dell’assunzione dei vari tipi di droghe (soprattutto sintetiche) al fine di poter mettere in guardia chiunque in maniera chiara e risoluta;
x) di definire e potenziare in modo esponenziale la partecipazione e il coinvolgimento dei tossicomani e consumatori di sostanze illecite, della società civile, delle ONG e del volontariato, nonché dell’opinione pubblica, nella soluzione dei problemi relativi alla droga, in particolare coinvolgendo maggiormente le organizzazioni che operano in tale settore nelle attività del gruppo orizzontale sulla droga ed organizzando, a livello europeo, un’iniziativa annuale di prevenzione ed istituendo, in via sperimentale, luoghi a bassa soglia per la riduzione del danno e per la strategia antiproibizionista;
y) di definire misure di valutazione che permettano di individuare correttamente e di correggere in tempo le deviazioni dagli obiettivi previsti dalla strategia antidroga dell’UE nonché i mezzi e le risorse più adeguati per raggiungerli;
z) di adottare misure adeguate per evitare che i profitti economici derivanti dal traffico illegale di droga possano finanziare il terrorismo internazionale, e applicare la legislazione vigente in materia di confisca dei beni e di lotta contro il riciclaggio dei capitali, anche sostenendo la legislazione antimafia italiana che prevede il riutilizzo per fini sociali dei beni (profitti) confiscati alle organizzazioni criminali;
aa) di comprendere in tutti gli accordi internazionali, e segnatamente nei nuovi accordi di cooperazione con i paesi terzi, una clausola specifica di cooperazione antidroga cui si riconosca lo status di clausola essenziale;
ab) di aumentare significativamente l’aiuto allo sviluppo dei paesi produttori di droga, mediante programmi che finanzino coltivazioni alternative sostenibili e la riduzione radicale della povertà, studiando anche la possibilità di favorire e tutelare la produzione a fini medici e scientifici, come nel caso degli oppiacei, nonché di prendere in considerazione la possibilità di lanciare progetti pilota per la produzione industriale di prodotti leciti derivanti dalle piante contenute nella convenzione del 1961, come ad esempio la canapa indiana e la foglia di coca;
ac) di prevedere e assicurare l’accessibilità dei programmi di sostituzione, con particolare attenzione all’ambiente carcerario, promuovendo al contempo l’applicazione di misure alternative all’incarcerazione per i consumatori di sostanze illecite o per reati minori e non-violenti relativi ad esse;
ad) di sviluppare la ricerca sull’uso di talune piante che attualmente sono illegali o che si trovano in una zona grigia, come la canapa indiana, l’oppio o le foglie di coca, per uso medico, per la sicurezza alimentare, l’agricoltura sostenibile, la costituzione di fonti di energia alternativa, la sostituzione di prodotti a base di legno o di petrolio e altri scopi benefici;
ae) di rivedere la decisione quadro sulla lotta al traffico di stupefacenti tenendo conto dei pareri espressi dal Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità iscritti nei trattati;
af) di condurre uno studio scientifico sui costi e benefici delle attuali politiche di controllo delle sostanze stupefacenti, che comprenda in particolare: un’analisi della canapa indiana e dei suoi vari derivati leciti e illeciti, anche al fine di valutarne gli effetti e le potenzialità terapeutiche, nonché i risultati delle politiche di criminalizzazione e le alternative possibili; un’analisi dell’efficacia dei programmi di distribuzione sotto controllo medico di eroina a scopi terapeutici rispetto all’obiettivo di ridurre i morti per droga; un’analisi dei costi economici, giuridici, sociali e ambientali delle politiche di proibizione in termini di risorse umane e finanziarie destinate all’applicazione delle leggi; un’analisi dell’impatto sui paesi terzi delle attuali politiche derivanti tanto dalla strategia europea che dal sistema mondiale di controllo delle droghe;
ag) di invitare i governi e i parlamenti nazionali a adottare più efficienti provvedimenti tesi ad impedire il traffico di stupefacenti nelle prigioni;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e al Consiglio europeo e, per conoscenza, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio d’Europa, all’Organizzazione delle Nazioni Unite e alle sue Agenzie specializzate.